IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  7
ottobre 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al  30  novembre
2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali  avversita'
atmosferiche verificatesi nel mese di  ottobre  2011  nel  territorio
delle province di La Spezia e Massa Carrara; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del  28
ottobre 2011, n. 3974; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un  ambito  di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al  superamento  della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del Presidente della regione Toscana del 28 settembre
2012, del 21 dicembre 2012 e del 17 gennaio 2013; 
  Acquisita l'intesa della regione Toscana; 
  Di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Toscana e' individuata, a  partire  dal  1°  dicembre
2012,  quale  amministrazione  competente  al   coordinamento   delle
attivita' necessarie al completamento degli interventi  da  eseguirsi
nel contesto di criticita' determinatosi in conseguenza degli  eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di  Massa
Carrara nel mese di ottobre 2011, come  risultanti  dal  Piano  degli
interventi approvato dal Commissario  delegato  ivi  compresi  quelli
finanziati dalla raccolta fondi tramite sms di cui  alle  convenzioni
sottoscritte in data 21 dicembre 2011, nonche' quelli  realizzati  in
emergenza dalle amministrazioni e  completamente  finanziati  con  le
ulteriori disponibilita' finanziarie regionali derivanti dal  gettito
dell'imposta regione  di  cui  all'art.  17,  comma  1,  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1990 n. 398 per l'anno 2012. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Dirigente  responsabile
del Settore Sistema regionale  di  protezione  civile  della  regione
Toscana  e'   individuato   quale   responsabile   delle   iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  medesima  Regione   nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data del 30 novembre  2012.  Egli  e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro sessanta giorni dal trasferimento della  documentazione
di cui  al  successivo  comma  4,  le  attivita'  occorrenti  per  il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai  Soggetti  ordinariamente  competenti.  Per
quanto attiene al completamento degli interventi di cui  all'allegato
1 alla presente ordinanza,  il  Dirigente  responsabile  del  Settore
Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana  stipula
appositi accordi  con  le  Amministrazioni  pubbliche  ordinariamente
competenti ivi indicate, ai sensi dell'art. 15 della legge  7  agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,  provvedendo  al
trasferimento delle risorse residue indicate nell'allegato suddetto. 
  3. Per il completamento degli  interventi  di  messa  in  sicurezza
della scuola materna di Villafranca in Lunigiana,  di  riduzione  del
rischio idraulico dell'abitato di Aulla e  di  realizzazione  di  tre
ponti sul fiume Magra e sui  torrenti  Marigiola  e  Teglia,  di  cui
all'allegato 3 della nota del Presidente della regione Toscana del 21
dicembre 2012, e' autorizzata la deroga, per un periodo di  sei  mesi
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, ove  ritenuto  indispensabile  e
sulla base  di  specifica  motivazione,  nel  rispetto  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva  del  Presidente
del Consiglio  dei  Ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 48, commi  1  e
2, 66, commi 7 e 8, 84, 86, comma 2, e 122, del  decreto  legislativo
12 aprile 2006,  n.  163,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
nonche'  alle  disposizioni  regolamentari   strettamente   collegate
all'applicazione delle suindicate norme. 
  4. Per i fini di  cui  al  comma  2,  il  Presidente  della  Giunta
regionale,  Commissario  delegato,  provvede   entro   dieci   giorni
dall'adozione del presente provvedimento a  trasferire  al  Dirigente
responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della
regione Toscana tutta la documentazione  amministrativa  e  contabile
inerente alla gestione commissariale. 
  5.  Il  predetto  Dirigente,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  2  puo'  avvalersi
delle strutture organizzative della regione  Toscana,  nonche'  della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   le   quali
provvedono  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,  il  Dirigente  responsabile  del  Settore
Sistema  regionale  di  protezione  civile  della   regione   Toscana
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2  e
delle procedure amministrativo-contabili  ad  essi  connessi  con  le
risorse disponibili sulla  contabilita'  speciale,  aperta  ai  sensi
dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 3974/2011, che viene allo stesso intestata  fino  al  31  dicembre
2014  e  con  le  restanti  risorse  che   saranno   trasferite   dal
Dipartimento della protezione civile a fronte  delle  convenzioni  di
cui al comma 1. Sulla predetta contabilita' speciale  sono  riversate
le  ulteriori  risorse  finanziarie  rese  disponibili  sul  bilancio
regionale di cui al comma 1 e finalizzate agli interventi di  cui  al
comma 2. 
  7. Il predetto Dirigente e' tenuto a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  8. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
6, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Dirigente
responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della
regione Toscana puo' predisporre un piano  contenente  gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater, dell'art. 5,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della Protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  9. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
8 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue relative  allo  stesso  Piano,  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della regione Toscana o all'ente
locale ordinariamente competente  ovvero,  ove  si  tratti  di  altra
amministrazione, sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per  la  successiva  riassegnazione.   Il   soggetto   ordinariamente
competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento  della  Protezione
civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di
cui al presente comma. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  9  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi 6  e  8
del presente articolo, le  eventuali  somme  residue  presenti  sulla
predetta contabilita'  speciale  sono  versate  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di  diversa
provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di
provenienza. 
  12. Il Dirigente responsabile  del  Settore  Sistema  regionale  di
protezione civile della regione  Toscana  a  seguito  della  chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 6, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 gennaio 2013 
 
                                             Il Capo del dipartimento 
                                                    Gabrielli